
Il D.Lgs. 252/2005 ha previsto una serie di benefici fiscali e contributivi per le aziende e per i lavoratori, volti a compensare il versamento del TFR ai fondi di previdenza complementare. Tali misure si applicano alle aziende, i cui dipendenti hanno deciso di destinare il TFR alla previdenza complementare, ma anche alle aziende con più di 50 dipendenti le quali devono in ogni caso versare il TFR al fondo di tesoreria costituito presso l’INPS, quando questo non è stato devoluto ad un fondo pensione complementare.
Come consulenti in Azimut lavoriamo al fianco delle aziende siglando con esse degli accordi previdenziali plurisoggettivi rivolti a tutti lavoratori che vogliono aderire su base volontaria. L'accordo aziendale definisce sia la misura del contributo aziendale, sia la misura minima del contributo a carico del lavoratore necessaria per ottenere tale contributo da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.
Attraverso tali accordi il lavoratore avrà una posizione individuale nominativa alimentata da: contributi del datore di lavoro, a titolo gratuito (% reddito annuo lordo) + contributi lavoratore (% reddito annuo lordo) + versamenti del TFR da parte dell’azienda (6.91% reddito annuo lordo).
Vantaggi per l'azienda
Destinare il TFR ad un fondo pensione complementare permette una riduzione del costo del lavoro attraverso:
- Aumento della deducibilità del TFR dal reddito d'impresa pari al 6 % per imprese con meno di 50 dipendenti e del 4 % per imprese con più di 50 dipendenti. Questo significa che il TFR che è già normalmente dedotto al 100 % dal reddito d'impresa, verrà portato in deduzione al 106 % o al 104 %. In sintesi, posso mettere a bilancio un costo maggiore e di conseguenza pagare meno IRES;
- Eliminazione del contributo al fondo garanzia dell'INPS: non verrà pagato lo 0,20 % del monte retributivo annuo lordo (proporzionalmente al TFR versato) a favore del Fondo Garanzia TFR istituito presso l'INPS (volto a tutelare i dipendenti della società che falliscono);
- Taglio degli oneri impropri: è previsto uno sconto pari allo 0,28 % del monte retributivo annuo lordo (proporzionalmente al TFR versato);
- Sul TFR destinato alla previdenza complementare l'azienda è esentata dall'obbligo di rivalutazione annua (anche sul pregresso). Il TFR normalmente lasciato in azienda deve essere rivalutato dell'1,5 % + 75 % dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e artigiani. Per fare un esempio, nel corso del 2023 la rivalutazione del TFR è stata del 5,39 % (dati ISTAT) per effetto dell'aumento dell'inflazione, comportando un esborso importante per le aziende.
Ulteriori vantaggi:
- In caso di dimissioni o al momento del maturamento del diritto al pensionamento dei dipendenti, il TFR verrà liquidato direttamente dal fondo pensione e non dalle disponibilità aziendali dell'imprenditore;
- Premi di produttività con tassazione contributi previdenziali INPS a carico dell'azienda al 10 % anziché al 30 %. Facciamo un esempio: Su di un premio di 2.500 € l'azienda paga: 2.500 € + contributi previdenziali INPS (circa il 30 %) = 3.250 €. Il lavoratore riceve: 2.500 € - contributi previdenziali INPS (9,19 %) - aliquota IRPEF (media 30 %) = 1.589 €. Se lo stesso premio venisse destinato ad un fondo pensione subirebbe una tassazione di circa il 10 %. L'azienda paga: 2.500 € + contributi previdenziali INPS (10 % circa) = 2.750 €. Il lavoratore riceve i 2.500 € senza tassazioni applicate.
- Nel caso in cui l'azienda versi al fondo al fondo pensione anche una quota a proprio carico (secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento o da specifico accordo aziendale) va ricordato che questo importo è interamente deducibile in quanto considerato voce di costo per l'impresa;
- Fidelizzazione delle risorse umane, legata ad un maggiore coinvolgimento delle stesse ed al fatto che l'imprenditore si sta prendendo cura del loro futuro.
Vantaggi per i dipendenti
- Possibilità di riscatto immediato nei casi di chiusura dell'azienda, licenziamento, cambio datore di lavoro, inoccupazione, siccome il TFR viene accantonato periodicamente al fondo pensione nominativo;
- Tassazione agevolata: sulla posizione maturata a partire dall' 1.1.2007 la tassazione al momento del riscatto per il raggiungimento dei requisiti di pensione è del 15 % (riducibile al 9 % in base agli anni di adesione al fondo), anziché con aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (dal 23 % al 43 %) se lasciato in azienda. Questa è la normativa vigente, tuttavia per i vecchi iscritti il trattamento fiscale può essere differente;
- I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro vengono dedotti dall'imponibile IRPEF fino ad un massimo di 5.164 €, vale a dire meno tasse da pagare e dunque "soldi liberi" che verranno accreditati nella busta paga di luglio;
- In base all'accordo plurisoggettivo stipulabile tra l'azienda e il fondo pensione, è consentito al dipendente che aderisce di poter sfruttare tre leve per costruire una valida integrazione della pensione pubblica: Contributi del datore di lavoro (% reddito annuo lordo) + contributi lavoratore (% reddito annuo lordo) + versamenti del TFR da parte dell'azienda (6,91 % reddito annuo lordo). Esempio con accordo plurisoggettivo: un lavoratore con un reddito annuo lordo di 25.000 € (1.200 € netti circa) ogni anno accumulerà sulla propria posizione previdenziale: 0,55 % lavoratore + 1,55 % datore di lavoro + 6,91 % TFR = 2.252 €/anno. Esempio senza accordo plurisoggettivo: l'unica voce che viene accumulata è il TFR= 1.727 €/anno. N.B.: Le percentuali di contribuzione del datore di lavoro e dei dipendenti sono date dai singoli CCNL di riferimento del lavoratore dipendente;
- Monitoraggio e trasparenza sul proprio TFR, avendo la possibilità di controllare i versamenti ed il valore del montante chiedendo direttamente al fondo pensione;
- Anticipazioni del TFR richiedibili per un maggior numero di eventi e per importi più alti rispetto alle anticipazioni previste se il TFR rimane in azienda:
- Flessibilità: se il dipendente decide di conferire il TFR ad un fondo pensione e cambia lavoro, il montante accumulato non verrà liquidato ma continuerà ad essere gestito dal fondo pensione continuando a generare rendimenti. Quando il lavoratore verrà nuovamente assunto come dipendente il TFR che maturerà verrà versato dal nuovo datore di lavoro nel fondo pensione preesistente permettendo così di accumulare in unico strumento il TFR di diversi periodi lavorativi. Se il TFR viene invece lasciato in azienda, al momento del passaggio da un' attività lavorativa ad un'altra questo viene tassato al 23 % comportando un onere importante per il lavoratore:
- Posizione individuale esclusa dall'asse ereditario: in caso di decesso dell'aderente prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici il capitale viene riscatto dagli eredi o da altri beneficiari designati ed è esente da imposta di successione;
- Possibilità di scegliere in quale linea di gestione finanziaria accumulare il proprio TFR ed i relativi contributi con commissioni di gestione ridotte grazie a classi di quote dedicate;
- Premio di produzione defiscalizzato: se il premio viene destinato ad un fondo pensione non si paga aliquota IRPEF (23 %- 43 %) e contributi previdenziali INPS (9,19 %);
- Possibilità di includere i propri figli nell'accordo aziendale, attraverso la costituzione di una posizione previdenziale a loro intestata (anche se minorenni);
- Esenzione dell'applicazione dell'imposta di bollo dello 0,20 %;
- La pensione integrativa viene erogata al maturare del diritto alla pensione obbligatoria, con l'unico vincolo di partecipazione minima di 5 anni a forme di previdenza complementare.